Art. 9.

      1. E' istituito l'ordine professionale dei chiropratici incaricato della tenuta dell'Albo professionale dei chiropratici.
      2. L'iscrizione all'Albo professionale è consentita a coloro che sono in possesso di laurea in chiropratica rilasciata da istituti, università o enti riconosciuti dal CCE o dall'ECCE e dell'abilitazione all'esercizio professionale conseguita con il superamento dell'esame di Stato di cui all'articolo 5.
      3. Il chiropratico iscritto all'Albo professionale ha facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio della Repubblica.
      4. L'iscrizione all'Albo professionale è obbligatoria per l'esercizio della professione.
      5. L'uso del titolo di chiropratico è esclusivamente riservato a coloro che siano iscritti all'Albo professionale dei chiropratici.
      6. Alla prima formazione dell'Albo e alla sua tenuta provvede una commissione composta da chiropratici laureati presso istituti riconosciuti dal CCE o dall'ECCE.

 

Pag. 7